IL TAR RESPINGE IL RICORSO DELLA PROVINCIA SULLA SOSPENSIVA CAUTELARE DEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO E RINVIA LA TRATTAZIONE AL 27 MARZO !
Il TAR nella seduta del 7 marzo si è pronunciato sul ricorso cautelare della Provincia di Campobasso e ha respinto la sospensiva del Piano di Dimensionamento Scolastico fissando la trattazione al 27 marzo prossimo. In settimana lo stesso TAR sarà chiamato nuovamente ad intervenire sulla materia per discutere del ricorso del Comune e di alcuni genitori di Campobasso, e dalle decisioni che scaturiranno in sede di Magistratura Amministrativa ne deriverà o la conferma delle 54 autonomie scolastiche concordate col Ministero dell’Istruzione con relativi dirigenti assegnati in titolarità a ogni istituzione scolastica, oppure sarà sancito l’annullamento del Piano col ripristino delle 82 autonomie di cui 41 sottodimensionate e assegnate in reggenza a titolari di altri istituzioni scolastiche che dovranno fare la spola su più scuole e su una molteplicità di comuni. Diverse associazioni degli utenti insieme ai sindacati di categoria della scuola sono intervenute pubblicamente in difesa del Piano di Dimensionamento quale primo atto dell’organizzazione di un mondo che coinvolge 43 mila studenti, 6.500 addetti, Ministero dell’Istruzione, Comuni, Province, ANCI, UPI, famiglie e Regione. Il Molise è rimasta l’unica realtà italiana a non avere un Piano di Dimensionamento in questi anni accumulando un ritardo grave in termini di mancato approntamento di un’anagrafe degli edifici scolastici da mettere in sicurezza, di un piano per la scuola digitale, di un anagrafe degli studenti e di interventi agevolativi per il diritto allo studio. In caso di annullamento di un Piano costruito dalle Province in sede di Conferenze dei Sindaci che la Regione si è limitata semplicemente ad assemblare, in Molise si determinerà il caos perché i 43 mila studenti hanno già completato le iscrizioni per il nuovo anno scolastico al codice meccanografico delle 54 nuove autonomie. Si dovranno ripetere le iscrizioni, si fermeranno i trasferimenti di personale, si dovranno rifare le graduatorie dei docenti, le 12 dirigenze in titolarità per la differenza tra le 42 di oggi e le 54 fissate dal Piano si perderebbero, e i trasferimenti da altre regioni andrebbero incontro al rischio di perdere il posto nella scuola di partenza e non averlo più in una delle 54 autonomie scolastiche del Molise. Pur comprendendo le motivazioni peculiari dei ricorrenti sussiste un interesse generale di pianificazione che non può essere sottaciuto.
Campobasso, 9 marzo 2014 Michele Petraroia
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N. 00028/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00085/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 85 del 2014, proposto da:
Provincia di Campobasso in Persona del Presidente Pro Tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Matteo Iacovelli, con domicilio eletto in Campobasso, via Roma, 47;
contro
Ministero dell’Istruzione,Dell’Università e della Ricerca, in Persona del Ministro Pro Tempore, Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise Direzione Generale, Regione Molise in Persona del Presidente Pro Tempore, Consiglio Regionale del Molise in Persona del Presidente del Consiglio Pro Tempore, Comune di Termoli in Persona del Sindaco Pro Tempore, Comune di Larino in Persona del Sindaco Pro Tempore, Comune di Boiano in Persona del Sindaco Pro Tempore, Comune di Vinchiaturo in Persona del Sindaco Pro Tempore, A.N.C.I. Molise in Persona del Legale Rappresentante Pro Tempore, Liceo Scientifico Alfano di Termoli in Persona del Dirigente Legale Rappresentante Pro Tempore, Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Larino in Persona del Dirigente Legale Rappresentante Pro Tempore, Istituto Omnicomprensivo “Matese” di Vinchiaturo in Persona del Legale Rappresentante Pro Tempore, Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Boiano in Persona del Legale Rappresentante Pro Tempore;
per l’annullamento,previa sospensione dell’efficacia e l’adozione di ogni altra opportuna misura cautelare, nei limiti di cui al ricorso: A. del decreto prot. n. 508 del 29 gennaio 2014, con il quale il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale per il Molise ha recepito il Piano di dimensionamento della rete scolastica della Regione Molise per gli anni scolastici 2014/2016, come dalle deliberazioni regionali che seguono; B. della deliberazione n. 20 del 21 gennaio 2014, con cui la giunta regionale del Molise ha disposto l’attivazione dell’indirizzo Liceo Sportivo presso il Liceo Scientifico ‘D’Ovidio’ di Larino; C. della deliberazione n. 251 del 17 dicembre 2013 e le relative rettifiche, pubblicate nel B.U.R. Molise il 31 dicembre 2013, con cui il Consiglio regionale del Molise ha approvato il piano regionale di dimensionamento della rete scolastica per il periodo 2014-2016, con variazioni rispetto ai piani provinciali, nonché dei presupporti atti delle competenti commissioni consiliari; D. della nota prot. n. 6025 del 14 novembre 2013, con la quale il vice-direttore generale dell’ufficio scolastico regionale ha rilasciato parere, con rilievi, in merito al Piano regionale adottato dalla giunta regionale; E. della deliberazione n. 609 del 25 novembre 2013, con cui la giunta regionale del Molise ha approvato, con modifiche, il Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica da trasmettere al consiglio regionale per la definitiva approvazione, previa pronuncia della Province sulle variazioni apportate; F. per quanto di ragione, della deliberazione n. 277 del 17 giugno 2013, con cui la giunta regionale ha formulato gli indirizzi ed i criteri generali per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche per il triennio 2014-2016; G. di ogni altro atto comunque connesso, per quanto non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che nella fattispecie non ricorrono le condizioni di <estrema gravità ed urgenza> richieste dalla norma della quale è stata chiesta l’applicazione
P.Q.M.
Respinge la domanda di sospensione provvisoria dell’efficacia degli atti impugnati.Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 27 marzo 2014
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Campobasso il giorno 7 marzo 2014.
Il Presidente
Antonio Onorato
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 07/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)