Alla cortese attenzione
Sindaco di Cercemaggiore
Vincenza TESTA
Sindaco di Ferrazzano
Antonio Cerio
E p.c.
Mons. Padre Giancarlo MariaBregantini
Arcivescovo di Campobasso – Boiano
Parroci di Ferrazzano e Cercemaggiore
Convento dei Padri Domenicani di Santa
Maria della Libera a Cercemaggiore.
Oggetto: Due figure religiose del Molise, Nicola da Ferrazzano III° Abate di Santa Maria del Gualdo dal 1324 al 22 gennaio 1345, e Nicola da Cerce, V° Abate dal 10 ottobre 1350 al 24 aprile 1363 e già Procuratore del Monastero del Gualdo dal 1330, elaborarono l’art.69 dello Statuto Comunale di San Bartolomeo in Galdo in cui per la prima volta è disciplinata la nozione giuridica di GIUSTA CAUSA per i licenziamenti dei lavoratori.
Presso la Biblioteca Vaticana è rintracciabile il <Codice Vaticano Latino 5949> scritto dall’amanuense Eustasio tra il 1203 ed il 1215 che indica ai fogli 232-248 i Priori dell’Abbazia di Santa Maria del Gualdo fondata da San Giovanni Eremita da Tufara con Bolla del 14 aprile 1156 di Papa Adriano IV. Uno dei più grandi storici della Pontificia Università Lateranense Padre Antonio Casamassa ha ricostruito nella prima parte del secolo scorso, parte delle attività di una dei più importanti centri religiosi del Medio Evo su cui intervennero per protezione e sostegno Federico II di Svevia, Carlo I d’Angiò, e diversi Pontefici. Tra questi Bonifacio VIII° elevò il Monastero in Abbazia alla fine del 1200, e Papa Giovanni XXII nel 1333 difese Santa Maria del Gualdo da Avignone così come Papa Urbano V nel 1363 sempre da Avignone. La documentazione più importante è stata messa a disposizione da Mons. Ciro Starnataro Direttore dell’Istituto Pastorale presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale ed è una copia dello strumento rogato l’8 maggio del 1331 estratta dalla Pergamena Originale che si conserva nell’Archivio dei Canonici Lateranensi a Roma. Trattasi di un atto di grande valore sociale predisposto dai successori di San Giovanni Eremita da Tufara, e in particolare dall’Abate Nicola da Ferrazzano e dal procuratore dell’Abbazia Nicola da Cerce. E’ lo Statuto su Immunità, Franchigie e Libertà del Comune di San Bartolomeo in Galdo autorizzato dal Re Roberto D’Angiò e trasmesso nel 1337 alla Curia Vaticana. Diversi i testimoni del Molise menzionati nell’Atto Notarile ( Giovanni di Sepino, il diacono Benedetto da Frosolone,, Domenico di Nicola da Castropignano, Francesco da Guardia di Campochiaro e nell’Atto del 1337 Fra Stefano da Riccia e Fra Adamo da Ferrazzano ). Il rilievo culturale deriva dalla scelta di inserire all’interno dello Statuto delle norme a tutele delle donne, dei fanciulli, del lavoro e dei più deboli. In particolare l’art. 69 dello Statuto è intitolato “Dei lavoratori gualani e stallieri tenuti dagli uomini di detto castro ai loro servizi“ e riporta in più punti letteralmente < spinti da una giusta causa o necessità…> oppure < vorrà licenziare senza essere spinto da alcuna causa giusta e ragionevole..> o infine <..recedere senza alcuna causa legittima..>. In pratica si disciplina la GIUSTA CAUSA come motivo fondato per licenziare un lavoratore ed a farlo sono due figure molisane, rispettivamente di Ferrazzano e di Cercemaggiore, che elaborando lo Statuto inserirono norme anticipatrici del diritto del lavoro e del pensiero marxista del XIX° secolo. La Rerum Novarum di Leone XIII è della fine del 1800 e per avere in Italia una norma a garanzia della parte più debole del mercato del lavoro bisogna aspettare la legge n. 300 del 20 maggio 1970 definita lo Statuto dei Diritti dei Lavoratori che all’art. 18 disciplina la GIUSTA CAUSA ed il reintegro in caso di licenziamento privo di giustificato motivo. Nell’ultimo ventennio la crisi del modello sociale europeo ha indotto le gerarchie finanziarie comunitarie a comprimere le tutele sociali in materia di contratti collettivi, previdenza e diritti nel lavoro, giungendo a sollecitare la soppressione dell’art. 18, ritenendolo un impedimento alla crescita e allo sviluppo. Al di là del merito e delle posizioni in materia sorprende in senso positivo che due personalità religiose di Ferrazzano e di Cercemaggiore già nel 1331 sancivano la necessità di avere una GIUSTA CAUSA per licenziare un lavoratore, ottenendo su tale clausola, a differenza di oggi, l’assenso del Re del Papa di quel periodo.
Campobasso, 8 dicembre 2014
Michele Petraroia
locandina 12 dicembre 2014